Oltre a qualche modifica terminologica, la delibera della Giunta regionale approvata a dicembre, modifica in modo sostanziale anche l’art.11 del Regolamento del FAP che disciplina i criteri e le modalità di riparto dei fondi agli Enti gestori dei servizi sociali.
All’origine delle modifiche introdotte c’è la constatazione che “attività di monitoraggio hanno mostrato che con riferimento all’articolo 11, rubricato “Criteri di riparto”, alcuni territori applicano la disciplina in modo non sempre appropriato, privilegiando il ricorso agli assegni di cura a scapito dei servizi diretti di assistenza, sollievo e supporto, che lo Stato individua come LEPS, con la conseguenza che i fabbisogni di risorse sono molto elevati rispetto alla media regionale riferita alla popolazione residente, cagionando inoltre la formazione di cospicue liste d’attesa”.
Per correggere questa situazione, la Regione, in sostanza, introduce un metodo di riparto più rigido, basato su una programmazione triennale e fondato, anche nel caso di distribuzione di risorse aggiuntive, non sul fabbisogno segnalato dagli enti gestori, ma sulla popolazione residente (40%) e sulla popolazione anziana (60%) di ogni ambito territoriale.
Art. 11 – Criteri di riparto
1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 18, comma 2 della legge regionale 6/2006.
2. Le risorse nazionali afferenti al FNA programmate a cofinanziamento del FAP sono ripartite agli EEGG sulla base della popolazione residente e anziana, con i criteri di cui al comma 4, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nei relativi decreti ministeriali.
3. Le risorse stanziate sul bilancio pluriennale regionale sono programmate su base triennale a favore degli EEGG e sono concesse annualmente, prima del termine di ogni esercizio finanziario a valere sull’annualità successiva destinando:
a) prioritariamente una quota pari al 7 per cento per le finalità previste all’articolo 10, ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
b) la rimanente disponibilità agli altri interventi previsti nel presente regolamento.4. La quota di cui al comma 3, lettera b), è così ripartita:
a) Il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
b) Il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito territoriale.5. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 4, gli EEGG destinano non meno del 15 per cento al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all’articolo 7.
6. La Regione provvede a comunicare a ogni Ente gestore l’evidenza della programmazione triennale di cui al comma 3, nonché l’entità delle risorse ripartite annualmente suddivise per tipologia di capitolo, regionale o nazionale afferente al FNA.
7. In caso di nuove risorse che dovessero rendersi disponibili nel corso dell’anno, il riparto delle stesse viene effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 4.




