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Normativa FVG – LR 19/2009

Composizione delle Commissioni edilizie comunali

Ascensori e piattaforme elevatrici in edifici con due o tre livelli fuori terra

Manutenzione edifici e spazi aperti al pubblico

 

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19*

“Codice regionale dell’edilizia” (stralci)

(Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U.R. del 18 novembre 2009, n. 23)

Capo I –  Disposizioni generali

(Omissis)

Art. 7 – Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici

(Omissis)

4 bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.

(Omissis)

Capo III –  Regime edificatorio

(Omissis)

Art. 13 –  Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia

(Omissis)

3. La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie e sull’adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.

(Omissis)

Capo V –  Disposizioni speciali

Art. 40 bis – Norme in materia di progettazione

1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d’uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive d gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.

……………………….

Qui si può leggere il testo integrale coordinato della legge:

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

……………………….

*Articoli così modificati dagli articoli 137, 138, 155 della Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26, “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”, pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U.R.  del 28 dicembre 2012, n.37.

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