Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche al “Regolamento per la concessione a favore di persone con disabilità fisica dei contributi per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida” della Regione Friuli Venezia Giulia.
L’impianto del regolamento rimane immutato, ma vengono introdotte una serie di modifiche che, fra l’altro, semplificano alcuni aspetti amministrativi, aumentano i massimali di spesa ammissibili e alzano i limiti Isee.
Alla fine di questo testo è possibile scaricare il nuovo regolamento approvato dalla Giunta regionale con la Delibera n. 1215 del 4 settembre 2025.
Di seguito segnaliamo alcune delle novità più importanti.
Definizioni (Art.2)
I contributi sono destinati alle “persone con disabilità permanentemente non deambulanti ovvero con gravi limitazioni della capacità di deambulazione”. Nel vecchio regolamento erano considerate solo le persone “permanentemente non deambulanti”.
Beneficiari dei contributi (Art.3)
In caso di persone con disabilità conviventi è possibile presentare più di una domanda da parte dello stesso nucleo familiare (con il vecchio regolamento non era possibile).
Il limite ISEE per accedere i contributi viene alzato da 25.000 a 35.000 euro e viene detto in modo più chiaro che, com’era già prima, i contributi “costituiscono prestazione agevolata di natura sociosanitaria”. Di conseguenza l’ISEE da considerare, a meno che il beneficiario non scelga diversamente, è quello sociosanitario che, nel caso di persone maggiorenni, comprende solo il beneficiario, l’eventuale coniuge e gli eventuali figli (con qualche regola in più da seguire in caso di figli maggiorenni, si veda l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
Spese finanziabili (Art.5)
Vengono aumentati tutti i massimali di spesa ammissibili:
- acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, fino a 25.000 euro (era 18.000);
- interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica e relativo collaudo, fino a 28.000 euro (era 20.000);
- acquisto di autoveicoli usati già adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, fino a 25.000 euro (era 18.000);
- conseguimento di patente A, B o C speciale per l’abilitazione alla guida fino a 2.000 euro (era 1.500).
Criteri per la definizione del contributo (Art.6)
Per quanto riguarda l’acquisto e l’adattamento dei veicoli, le fasce ISEE in base alle quali viene determinata l’entità del contributo diventano tre, invece di due. Viene alzato il limite della prima fascia (quella con il contributo maggiore); aumentano i contributi per la seconda; viene introdotta una terza fascia che prima sarebbe stata esclusa.
Acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati | |
Vecchio regolamento | Nuovo regolamento |
Isee fino a 11.000 euro | Isee fino a 15.000 euro |
Contributo: 40% della spesa | Contributo: 40% della spesa |
Isee 11.000,01 a 25.000 | Isee da 15.000,01 a 25.000 euro |
Contributo: 20% della spesa | Contributo: 30% della spesa |
Isee oltre i 25.000 | Isee da 25.000,01 a 35.000 euro |
Nessun contributo | Contributo: 20% della spesa |
Interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati | |
Vecchio regolamento | Nuovo regolamento |
Isee fino a 11.000 euro | Isee fino a 15.000 euro |
Contributo: 95% della spesa | Contributo: 95% della spesa |
Isee 11.000,01 a 25.000 | Isee da 15.000,01 a 25.000 euro |
Contributo: 85%% della spesa | Contributo: 90% della spesa |
Isee oltre i 25.000 | Isee da 25.000,01 a 35.000 euro |
Nessun contributo | Contributo: 85% della spesa |
Acquisto di autoveicoli usati già adattati | |
Vecchio regolamento | Nuovo regolamento |
Isee fino a 11.000 euro | Isee fino a 15.000 euro |
Contributo: 60% della spesa | Contributo: 60% della spesa |
Isee 11.000,01 a 25.000 | Isee da 15.000,01 a 25.000 euro |
Contributo: 40% della spesa | Contributo: 50% della spesa |
Isee oltre i 25.000 | Isee da 25.000,01 a 35.000 euro |
Nessun contributo | Contributo: 40% della spesa |
Modalità di presentazione delle domande (Art.7)
Adesso “Possono presentare domanda anche i soggetti dotati di procura, generale o specifica, redatta con atto notarile”.
Concessione del contributo (Art.8)
Nel caso in cui non si riesca a rispettare i termini entro i quali è stabilita la rendicontazione, prima della scadenza si può chiedere una proroga motivata “nel limite massimo di 90 giorni”.
Domande in attesa di contribuzione (Art.10)
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino al termine dell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Nel vecchio regolamento, restava valida fino alla fine “del secondo esercizio finanziario successivo”.
Attenzione!
Chi, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, avesse già presentato una domanda di contributo sulla basse delle vecchie regole ma non avesse ancora sostenuto nessuna spesa, può chiedere l’archiviazione della domanda e presentarne una nuova sulla base del nuovo regolamento.




