Poche novità per l'APA

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Resta sostanzialmente uguale l'Assegno per l'autonomia (APA), che mira a sostenere l'accudimento a domicilio delle persone non autosufficientitramite progetti supportati direttamente dalla famiglia, dal vicinato, dal volontariato, da soggetti del terzo settore, anche con il concorso di personale di assistenza senza le caratteristiche previste all’articolo 6”, cioè, per quanto riguarda l'ultimo punto, se non vi è il ricorso ad addetti all'assistenza assunti per almeno 20 ore settimanali (si veda la scheda sul CAF).

Dai possibili beneficiari vengono esclusi i minorenni (per i quali, però, viene introdotta nel FAP un apposita linea di contribuzione) e viene meno anche il riferimento specifico a “persone affette da gravi patologie dementigene”, che ricadono comunque nella più generale categoria di non autosufficienza.

 

ISEE, importi del contributo e rendicontazione

La soglia ISEE rimane a 30.000 euro.

L'entità del contributo erogabile resta legata all'incrocio tra il valore dell'ISEE e il livello di gravità della non autosufficienza (misurata in base ad alcune scale: AGD, CDR, GEFI) ed è fissata in modo predeterminato in otto fasce. Si va da un minimo di 1.620 euro all'anno a un massimo di 6.204.

Il quadro completo si trova nella Tabella 1 allegata al Regolamento.

In generale, rispetto al passato, è previsto un aumento dei livelli minimi di contributo previsti per ogni categoria, che può andare, a seconda dell'ISEE, da circa 400 euro, nei casi più gravi, a meno di un centinaio per quelli meno gravi.

Come per il passato è previsto che venga rendicontato almeno il 50 per cento del contributo concesso.

FAP_Importi contributi APA

 

Riduzione per più persone con disabilità conviventi

Rimane la clausola che, nel caso in cui nello stesso domicilio “vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali sia stato riconosciuto il beneficio”, prevede che solo un contributo (eventualmente quello di importo più alto) sia erogato per intero, mentre gli atri sono ridotti del 50 per cento.

Viene però introdotta un'eccezione che non fa scattare la riduzione nel caso di “progettualità di abitare inclusivo o co-housing autorizzate secondo la disciplina di settore”.

 

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>> Scarica il testo integrale del Nuovo Regolamento del FAP - DPGR 214/2023

 

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