È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.150 del 28-6-2013 il Decreto legge 76/2013 in cui, all’art. 10 comma 5 , viene definitivamente chiarito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità è calcolato con riferimento al reddito del solo invalido, con esclusione, dal conteggio del reddito, dunque, di quanto percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Come si ricorderà il problema era sorto alla fine del 2012 a causa di una circolare dell’INPS che aveva stabilito che dal 2013 il limite di reddito da non superare per poter avere la pensione di inabilità (fissato in 16.127,30 euro lordi) sarebbe stato calcolato considerando non solo il reddito della persona persona disabile, ma anche quello dell’eventuale coniuge.
A seguito della reazione delle Associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità (tra le quali il Comitato di coordinamento delle associazioni delle persone disabili della provincia di Udine che, con la collaborazione della UILDM di Udine, aveva inviato un appello ai parlamentari friulani), c’era stato un intervento del Governo e la disposizione era stata sospesa in attesa di un chiarimento normativo che ora è arrivato.
Il provvedimento ha effetto immediato, ma diventerà definitivo solo con la conversione in legge del decreto.
Il testo del comma 5 dell’art.10 de Decreto Legge 76/2013
5. All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n.33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».