INPS

Provvidenze economiche invalidi civili 2020

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: gli importi e i limiti di reddito per il 2020

La Direzione centrale delle prestazioni dell’Inps con la Circolare 11 dicembre 2019, n. 147 (allegato 2) ha reso noti gli importi e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2020.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è stata determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Si tratta di un aumento minimo.

Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2019 (definitivi, cioè confermati per effetto del decreto citato).

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito
 2019202020192020
Pensione ciechi civili assoluti308,93310,1716.814,3416.982,49
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)285,66286,8116.814,3416.982,49
Pensione ciechi civili parziali285,66286,8116.814,34 16.982,49
Pensione invalidi civili totali285,66286,8116.814,3416.982,49
Pensione sordi285,66286,8116.814,3416.982,49
Assegno mensile invalidi civili parziali285,66286,814.906,724.926,35
Indennità mensile frequenza minori285,66286,814.906,724.926,35
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti921,13930,99NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali517,84 520,29NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi256,89258,00NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti210,61212,43NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major513,01515,07NessunoNessuno

Calcolo dei limiti di reddito

Dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione è escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità (Circolare INPS n.74 del 21 aprile 2017).

Compatibilità con attività lavorativa

Pensione invalidi civili totali (pensione di inabilità – 100%): è compatibile con una attività lavorativa (resta il limite di reddito).

Indennità di accompagnamento: è riconosciuta alle persone con invalidità totale che non siano in grado di deambulare autonomamente o non siano in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (cumulabile con inabilità) –  è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Assegno mensile invalidi civili parziali (invalidità dal 74% al 99%): erogato solo a chi  non svolge attività lavorativa, il che in genere si dimostra con l’iscrizione alle liste di collocamento. L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

Fonte: www.handylex.org

Articolo informativo realizzato nell’ambito dell’attività dello sportello UILDM Udine del progetto PLUS – Per un lavoro uitle e sociale

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