L’INPS ha emanato la circolare che definisce le modalità con cui verranno erogati gli aumenti delle pensioni di invalidità decisi dal “Decreto agosto”.
L’INPS ha emanato la circolare che definisce le modalità con cui verranno erogati gli aumenti delle pensioni di invalidità decisi dal “Decreto agosto” (circolare n.107/2020).
Invalidi civili totali, ciechi e sordi.
Gli invalidi civili totali (100% di invalidità), i ciechi civili assoluti e i sordi non devono fare nulla. L’INPS verificherà sulla base della documentazione in suo possesso chi ha i requisiti per ottenere l’aumento e lo erogherà in modo automatico con decorrenza dal 20 luglio 2020 (si suppone dal prossimo mese). Non serve fare nessuna domanda.
Titolari di pensione di inabilità
I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 (art.2)*, per ottenere l’aumento, devono presentare domanda all’INPS “secondo le consuete modalità”. Se l’istituto verifica che ci sono i requisiti previsti dalla normativa, il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È possibile chiedere che venga riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ma solo se si presenta domanda entro il 30 ottobre e lo si chiede in modo esplicito. Il suggerimento è di rivolgersi a Caf e patronati per farsi assistere nella pratica.
Vi ricordiamo che l’aumento previsto è proporzionale alla cifra necessaria per raggiungere l’importo di 651,51 euro, per tredici mensilità, è riconosciuto a chi ha tra i 18 e i 60 anni e richiede il rispetto di precisi limiti di reddito.
Per saperne di più vi rimandiamo alla lettura di questo nostro precedente articolo e di questo ampio e puntuale approfondimento di Handylex.
>> Leggi anche l’aggiornamento: Aumento pensioni invalidità: pagamenti e domande
*ATTENZIONE!
La pensione di inabilità non va confusa con l’assegno di inabilità.
Mentre l’assegno ordinario di inabilità (legge n. 222/1984, art.1) è concesso all’assicurato “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo“, la pensione ordinaria di inabilità (legge n. 222/1984, art.2) è assegnata a chi “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa“.