Maggioranze condominiali per interventi sulle parti comuni
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 47 alla G.U. del 23 giugno 1989, n. 145)
(Omissis)
Art. 2 (*)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.
(Omissis)
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Qui si può leggere il testo integrale coordinato della legge:
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(*) Articoli così modificati dall’articolo 27 della Legge 11 dicembre 2012, n.220, pubblicata nella G..U. del 17 dicembre 2012, n.293 . Le modifiche entrano in vigore dal 18 giugno 2013.