Normativa FVG – LR 14/2002 modifiche

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Attività della commissione regionale dei Lavori Pubblici

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14*

“Disciplina organica dei lavori pubblici” (stralci)

(Pubblicata nel Supplemento straordinario al B.U.R. del 4 giugno 2002, n. 11)

(Omissis)

CAPO II

Organizzazione, programmazione e progettazione

Art. 8 – Progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti privilegiando, ove possibile, un’articolazione in lotti funzionali del lavoro, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

c bis) l’attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

(Omissis)

CAPO VIII

Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

(Omissis)

Art. 41 – Commissione regionale dei lavori pubblici

(Omissis)

3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ”Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) valuta i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

(Omissis)

Art. 42 – Semplificazione delle procedure valutative

(Omissis)

2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell’ammissibilità della spesa e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, sulla base del progetto preliminare come definito dall’articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all’articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

(Omissis)

Art. 43 – Snellimento delle procedure autorizzatorie

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 4, nonche’ del regolamento di cui all’articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42.

(Omissis)

CAPO XI

Finanziamento di lavori pubblici

(Omissis)

Art. 60 –  Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati

(Omissis)

5. L’organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l’organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

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Qui si può leggere il testo integrale coordinato della legge:

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2002&legge=14&fx=lex

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*Articoli così modificati dagli articoli 243, 244, 245, 247 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”, pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U.R.  del 28 dicembre 2012, n.37.

Ritratto di admin

Margaret

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