Elezioni: le agevolazioni per le persone con disabilità

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In vista delle elezioni politiche che si svolgeranno il 4 marzo vi ricordiamo che per le persone con disabilità sono previste alcune agevolazioni per facilitare la partecipazione al voto:

 Per chi ha disabilità motorie c’è la possibilità di votare in qualsiasi seggio qualora la propria sezione non risulti accessibile.

 Chi non può muoversi da casa per le sue condizioni di salute può chiedere al Comune entro il 12 febbraio di votare a domicilio

 Chi non è in grado di votare da solo può chiedere al Comune che sia autorizzata la modalità del voto assistito.

Di seguito riportiamo le indicazioni del Ministero dell’Interno che chiariscono quando si ha diritto a queste agevolazioni e come ottenerle.

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 Diritto di votare in un seggio accessibile

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:

– una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale
oppure
– una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

 

 Diritto di votare a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.

La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.

 

■ Diritto al voto assistito

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.

Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).

Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.

Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Ritratto di admin_udine

admin_udine