CONTRIBUTI DELLA REGIONE FVG PER ADATTARE I VEICOLI PER SERVIZIO TAXI E NCC AL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ
DGR n.2110 del 5 dicembre 2019
La Regione FVG, con delibera n. 2110 del 5 Dicembre2019, ha approvato un nuovo regolamento che concede dei fondi a favore dei titolari della licenza di servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducent (NCC), rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l’allestimento e l’adeguamento dei mezzi utilizzati con l'obiettivo di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.
Di seguito riportiamo alcuni stralci del regolamento che si può scaricare in forma integrale alla fine della pagina
....
art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6, commi 25 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l’allestimento e l’adeguamento dei veicoli, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.
(...)
art. 3 (Presentazione della domanda)
1. Le domande per l’ottenimento dei contributi, redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio del trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale competente in materia di trasporto, sono sottoscritte dai titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 27/1996, e sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di trasporto, entro il 15 marzo di ogni anno, esclusivamente mediante PEC – territorio@certregione.fvg.it.
2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione dinoleggio con conducente ai sensi della legge regionale 27/1996;
b) dichiarazione del richiedente resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con l’indicazione del numero di targa e della data di prima immatricolazione delveicolo in uso, in caso di adeguamento, o da sostituire, in caso di allestimento;
c) preventivo analitico di spesa dell’allestimento o dell’adeguamento del veicolo;
d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Art. 4 (Graduatorie e concessione del contributo)
1. I contributi per l’allestimento o l’adeguamento dei veicoli di cui al presente regolamento, sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L’importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze e autorizzazioni rilasciate sul territorio di riferimento corrispondente a quello delle ex province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
3. Le domande sono valutate e inserite in quattro graduatorie redatte su base territoriale, secondo il seguente ordine di priorità:
a) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo, già adattato al trasporto di persone disabili;
b) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo già in uso;
c) adeguamento di veicolo già in uso.
4. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3 le graduatorie sono formulate secondo l’ordine cronologico di anzianità del veicolo come segue:
a) dalla data del veicolo meno recente a quella del veicolo più recente per gli interventi di cui al comma 3 lettere a) e b);
b) dalla data del veicolo più recente a quella del veicolo meno recente per gli interventi di cui al comma 3 lettera c).
5. La data del veicolo per la rilevazione dell’anzianità è quella di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso.
6. Le graduatorie, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e dell’elenco delle domande non ammissibili a contributo, sono approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di trasporto, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.
7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive nell’anno di competenza si procede allo scorrimento delle graduatorie.
8. Le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’esaurimento di alcune graduatorie, sono ripartite a copertura delle domande inserite nelle rimanenti graduatorie secondo l’ordine cronologico di arrivo.
9. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.
Art. 5 (Misura del contributo e spese ammissibili)
1. La misura del contributo è pari al costo, al netto dell’IVA, dell’intervento di allestimento o adeguamento fino ad un massimo di euro 15.000,00.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo ed il trasporto di soggetti portatori di handicap, secondo quanto stabilito all’articolo 2.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA)
b) spese per oneri finanziari.
(...)
Art. 7 (Obblighi dei beneficiari)
1. In attuazione dell’articolo 32 bis, comma 5, della legge regionale 7/2000, i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di tre anni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo dell’adattamento senza la preventiva autorizzazione della Regione.
Articolo informativo realizzato nell'ambito dell'attività dello sportello UILDM Udine del progetto PLUS - Per un lavoro uitle e sociale
..............