Contributi per i caregiver

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Il regolamento è stato modificato nel luglio 2023.

Il regolamento attuale si può scaricare a fondo pagina

>> Questa è la pagina del sito della Regione con le informazioni aggiornate

Regolamento per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n.0117/Pres.

Regolamento pubblicato sul n.31 del 4 agosto 2021 del Bollettino Ufficiale della Regione.

Aggiornato con Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 0123/Pres.

Decreto di aggiornamento pubblicato sul n.42 del 19 ottobre 2022 del Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Introduzione

Il provvedimento con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito come erogare i contributi a sostegno dei caregiver che assistono a domicilio persone con gravi disabilità discende dalla decisione dello Stato di finanziare per il triennio 2018-2020 un Fondo caregiver ( Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art.1, commi 254-255), assegnando alle Regioni dei fondi destinati a questo scopo, e dal Decreto 27 ottobre 2020  “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”, del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2021).

La continuità nei prossimi anni di questa forma di sostegno è dunque legata al rifinanziamento del Fondo da parte dello Stato.

Nel rimandare alla lettura dei criteri di erogazione del contributo riassunti di seguito, ci parte utile segnalare in premessa che la Regione ha definito dei chiari criteri di priorità che, fra l’altro, tendono a privilegiare le situazioni di chi non usufruisca già di altri strumenti di sostegno come il FAP, il Fondo gravissimi o il Fondo SLA.

La concessione dei contributi in questi casi non è esclusa in assoluto, ma è ammessa solo qualora gli enti gestori dei servizi sociali non abbiano utilizzato tutte le risorse entro i tempi previsti per le tipologie di intervento indicate come prioritarie.

In particolare, ogni anno, nella prima fase di apertura dei termini per le domande potranno accedere al contributo esclusivamente le categorie prioritarie indicate qui sotto con le lettere a), b) e c). Successivamente, se ci saranno ancora risorse, l’accesso sarà consentito anche ai caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie anche se beneficiano già degli altri contributi a sostegno della domiciliarità.

Per fare richiesta del contributo bisogna rivolgersi al Servizio sociale dei Comuni ovvero, laddove esistenti, ai punti unici di accesso.

 

Chi sono i caregiver e quali disabilità

Si intende per caregiver familiare, in conformità all’articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge

- dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto

- di un familiare o di un affine entro il secondo grado

- ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado

che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative

- non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé

- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

(Vedi art.2, comma 1)

 

Il caregiver può integrarsi con altri servizi di cura

Il caregiver familiare cura e assiste la persona nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

(Vedi art.2, comma 2)

 

Destinatari

I contributi sono previsti per “i caregiver familiari di cui all’articolo 2 residenti in Friuli Venezia Giulia, che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli Venezia Giulia”.

Il beneficio può essere concesso esclusivamente ad un familiare per un solo assistito.

La persona assistita deve essere consenziente al lavoro di cura e assistenza del caregiver.

(Vedi art.3)

 

Chi gestisce i fondi

La Regione ripartisce le risorse del Fondo caregiver, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, agli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG).

Il Fondo caregiver diventa dunque “un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali” che lo utilizzeranno “nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti”.

"Per accedere al beneficio economico correlato al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, i richiedenti rappresentano la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l’elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto".

(Vedi art.4 -5 commi 1-2)

 

Le categorie prioritarie

Il comma 3 stabilisce che nell’utilizzare le risorse per gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare i servizi sociali territoriali degli ambiti socio-assistenziali devono seguire alcune priorità, assegnando i contributi prima di tutto

a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto medesimo;

b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Il comma 4 specifica inoltre che “è considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia: Caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione”.

Il comma 5 chiarisce però che non vanno considerati come prioritari nell'ammissione ai contributi i caregiver familiari che assistono persone comprese nelle categorie a), b) e c) che beneficiano già dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:

a) Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine (FAP), di cui all’articolo 41 della legge regionale 6/2006;

b) Cosiddetto “Fondo gravissimi” di cui ai commi 72-74 dell’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -Legge finanziaria 2009);

c) Cosiddetto “Fondo SLA” di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.

(Vedi art. 5 commi 3-5 )

 

Le categorie non prioritarie

Nel caso in cui gli enti gestori dei servizi sociali non abbiano utilizzato tutte le risorse disponibili entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, possono accedere agli interventi economici anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, anche se le persone che assistono beneficiano già dei contributi di cui al comma 5 (FAP, Fondo gravissimi, Fondo SLA).

(Vedi art.5, comma 6)

Una volta esauriti i fondi gli enti gestori lo comunicano sui loro siti istituzionali. Non è più prevista la creazione di liste di attesa per le domande non finanziate

(Vedi art.5, comma 7)

 

Limite ISEE

La soglia di ammissibilità al beneficio è un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo di 30.000,00 euro.

(Vedi art.5 comma 8)

 

Solo una volta

Al fine di favorire l’accesso alla misura da parte di più caregiver familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti.

(Vedi art.5 comma 8 bis)

 

Entità e durata del contributo

Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell’attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.

(Vedi art.6, comma 2)

 

Non c’è rendicontazione

Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione. In relazione all’attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica.

(Vedi art.6 comma 3)

 

Decadenza

Il contributo economico già disposto decade:

- in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell’attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato;

(Vedi art.6 commi 4)

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