Il sito Handylex.org ha dato notizia di alcune importanti novità che interessano le persone con disabilità introdotte dal decreto legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa approvato a fine giugno dal Consiglio dei Ministri (Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24 giugno 2014) e definitivamente convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114..
Nel suggerirvi la lettura integrale dell’articolo scritto da Carlo Giacobini che illustra nel dettaglio i contenuti del Decreto Legge, vi elenchiamo di seguito, in estrema sintesi, alcune delle principali novità che contiene.
PATENTE DI GUIDA PERSONE CON DISABILITÀ
Se nella visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, come per tutti gli altri conducenti.
PARCHEGGI A PAGAMENTO
I Comuni sono obbligati a stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). È invece a discrezione dei Comuni la possibilità di concedere la sosta gratuita negli stalli a pagamento se quelli riservati alle persone disabili sono già occupati.
CERTIFICATI PROVVISORI PER I PERMESSI E I CONGEDI LAVORATIVI RILASCIATI SULLA BASE DELLE LEGGE 104/92
Il Decreto riduce a 45 giorni il limite di tempo entro cui la commissione medica deve esprimersi in merito alle domande di certificazione utili a poter godere dei permessi mensili e dei congedi biennali da parte di chi assiste persone che hanno un handicap con connotazione di gravità. Inoltre autorizza la commissione a rilasciare subito, alla fine della visita, un certificato provvisorio.
ADEMPIMENTI AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI
Il Decreto stabilisce che i minorenni titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o per cecità o di comunicazione per sordità, al compimento dei 18 anni, per accedere alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, non debbono più sottoporsi a una visita, ma accedono automaticamente a questi benefici (non serve fare alcuna domanda).
Una semplificazione analoga, con le restrizioni del caso, è prevista anche per i minorenni titolari della sola indennità di frequenza che devono però presentare una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
Una scheda di approfondimento su questi punti si può leggere qui su Handylex.
RIVEDIBILITÀ
Con una modifica alla normativa vigente viene stabilito che non possono essere sottoposte a nuove visite di accertamento tutte le persone che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili (individuate in un apposito elenco ministeriale), a prescindere dalla loro gravità e dal fatto che abbiano dato titolo a ricevere l’indennità di accompagnamento (com’era richiesto finora).
MANTENIMENTO BENEFICI IN CASO DI RIVEDIBILITÀ
Nel caso in cui lo status di handicap o invalidità sia concesso temporaneamente e sia sottoposto a rivedibilità, allo scadere del periodo di validità del verbale di accertamento e in attesa della nuova visita, non viene più sospesa l’erogazione di benefici, prestazioni e agevolazioni.
CONCORSI PUBBLICI
È stabilito che in caso di esami per concorsi pubblici o abilitazione alla professione “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista