CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE in edifici privati già esistenti NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Articolo 16 della Legge Regionale n.41/1996
Introduzione
Con il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016, è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.
Chi può fare domanda
Possono richiedere i contributi “le persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o intendano portare la loro residenza anagrafica”.
La situazione di disabilità deve essere comprovata da una certificazione rilasciata dagli organi competenti (certificato di invalidità civile, di guerra, di lavoro ecc.) eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata.
Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile, anche le persone ricoverate in strutture sanitarie, colpite da eventi a esito invalidante con necessità di rientrare a domicilio; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità
Limite ISEE
L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non deve superare i 60.000 euro.
Obbligo di residenza anagrafica
Le domande si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).
Gli interventi finanziabili
Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare.
Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità.
L'elenco dettagliato delle spese ammissibili è indicato nell'art.5 del Regolamento.
La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000,00 euro.
Dove si presenta la domanda
La domanda va presentata al Comune dove è situato l'edificio oggetto dell'intervento entro il 31 dicembre di ogni anno.
Graduatoria
L’Amministrazione regionale, entro il 20 maggio di ogni anno, provvede a formare una graduatoria generale delle domande basata sulla “classe di invalidità”, valore dell'ISEE e ordine cronologico.
I contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria che rimane in vigore fino al 31 dicembre dell’anno della sua approvazione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
Entità dei contributi
L'entità dei contributi varia in base all'importo della spesa ritenuta ammissibile:
a) spesa fino a 5.000 euro = contributo pari alla spesa
b) spesa da 5.001 a 10.000 euro = 5.000 euro + il 30% della spesa oltre i 5.000 euro
(es. spesa di 8.000 euro = contributo di 5.000 + 900 [30% di 3.000] = 5.900 euro)
c) spesa da 10.0001 a 20.000 euro, il contributo della lettera b) è aumentato del 20% della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;
(es. spesa di 18.000 euro = 5.000 + 1.500 [30% di 5.000] + 1.600 [20% di 8.000] = 8.100)
d) spesa da 20.0001 a 50.000 euro, il contributo della lettera c) è aumentato del 5% della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro;
(es. spesa di 30.000 euro = 5.000 + 1.500 [30% di 5.000] + 2.000 [20% di 10.000] + 500 [5% di 10.000] = 9.000)
L'importo massimo erogabile in ogni caso non supera i 10.000 euro.
Per saperne di più
Per sapere come fare la domanda, la modulistica e maggiori informazioni guarda la pagina dedicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia