Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone con disabilità
Legge regionale 25 settembre 1996, n.41*
“Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »” (stralci)
(Pubblicata nel Supplemento straordinario al B.U.R. del 27 settembre 1996, n. 27)
(Omissis)
Art. 16 – Barriere architettoniche
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.*
2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale. **
2 bis. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2.
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Qui si può leggere il testo integrale coordinato della legge:
Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
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*Articolo così modificato dal comma 42 dell’Art. 7 (Interventi in materia di salute e politiche sociali), della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)”, pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U.R. del 5 gennaio 2012, n.1.
A seguito di questa modifica normativa, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concede contributi con modalità svincolate dalla L.13/89.
**Il “Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.” [ Inserire link ad articolo: Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche] è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione del 6 luglio 2016, n. 137, pubblicato nel BUR del 20 luglio 2016, n. 29. La norma ha abrogato il precedente Decreto del Presidente della Regione del 23 ottobre 2012, n. 0271/Pres., pubblicato nel BUR del 7 novembre 2012, n.45.
Rispetto alla prassi seguita per i contributi erogati sulla base dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, il nuovo regolamento introduce significative novità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, alla documentazione richiesta, all’importo massimo dei contributi, alla gestione delle graduatorie.