Regolamento per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2024, n. 089/Pres.
Regolamento pubblicato sul n.30 del 24 luglio 2024 del Bollettino Ufficiale della Regione.
Il nuovo regolamento ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia
Nel rimandare alla lettura dei criteri di erogazione del contributo riassunti di seguito, ci parte utile segnalare in premessa che la Regione ha definito dei chiari criteri di priorità che privilegiano in ogni caso le situazioni di chi non usufruisca già degli altri strumenti di sostegno previsti dal FAP. Il che non esclude che chi assiste persone che usufruiscono del FAP possa fare domanda, ma rende molto difficile l'ottenimento del contributo, poichè in genere le risorse disponibili coprono solo un numero limitato di domande.
Per fare richiesta del contributo bisogna rivolgersi al Servizio sociale.
Il regolamento integrale si può scaricare a fondo pagina.
Chi sono i caregiver e quali disabilità
Si intende per caregiver familiare, in conformità all’articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) la persona che assiste e si prende cura:
- del coniuge
- dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado
- ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative
- non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé
- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
(Vedi art.2, comma 1)
Il caregiver può integrarsi con altri servizi di cura
Il caregiver familiare cura e assiste la persona nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
(Vedi art.2, comma 2)
Destinatari
I contributi sono previsti per “i caregiver familiari di cui all’articolo 2 residenti in regione e che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in regione”.
Il beneficio può essere concesso esclusivamente "a un solo caregiver familiare, riconosciuto ai sensi dell’articolo 5, e individuato come principale, in conformità all’articolo 2, comma 6 della legge regionale 8/2023".
La persona assistita deve essere consenziente al lavoro di cura e assistenza del caregiver.
(Vedi art.3)
Chi gestisce i fondi
La Regione ripartisce le risorse del Fondo caregiver, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, agli Enti Gestori (EEGG) del Servizio sociale dei Comuni (Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni - ATS).
Il Fondo caregiver diventa dunque “un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali” che lo utilizzeranno “nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti”.
"Per il riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, come definito all’articolo 2, i richiedenti rappresentano, con le modalità stabilite dai competenti ATS, la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare, con le modalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 8/2023, una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l’elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.".
(Vedi art.5 commi 1-2)
Le categorie prioritarie
Il comma 4 stabilisce che nell’utilizzare le risorse per gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare i servizi sociali territoriali degli ambiti socio-assistenziali devono seguire alcune priorità, assegnando i contributi prima di tutto
a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto medesimo;
b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Il comma 5 chiarisce però che non vanno considerati come prioritari nell'ammissione ai contributi i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine (FAP), anche se appartengono alle categorie indicate come prioritarie.
(Vedi art. 5 commi 4-5 )
Limite ISEE
La soglia di ammissibilità al beneficio è un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo di 30.000,00 euro.
(Vedi art.5 comma 8)
Solo una volta
Al fine di favorire l’accesso alla misura da parte di più caregiver familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti né soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.
L'unica deroga prevista vale nel caso in cui il servizio sociale "nel corso di un progetto personalizzato con contributo già disposto" riconosca "la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il caregiver subentrante, individuato dal servizio come nuovo caregiver principale, può accedere al contributo, limitatamente per la quota di contributo ancora dovuta".
(Vedi art.5 commi 7 - 8)
Domande e graduatoria
Le domande si presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando annuale.
Entro 60 giorni dalla chiusura del bando gli Ambiti territoriali che gestiscono il Servizio sociale dei Comuni approvano una graduatoria predisposta sulla base dei criteri indicati nell'art.6.
La graduatoria rimane valida per 180 giorni e viene utilizzata per distribuire tutte le risorse disponibii, fino ad esaurimento.
Non è previsto che le domande non finanziate per mancanza di risorse restino valide per il bando successivo.
(Vedi art.6)
Entità e durata del contributo
Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell’attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.
(Vedi art.7, comma 2)
Non c’è rendicontazione
Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione. In relazione all’attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica.
(Vedi art.7 comma 3)
Decadenza
Il contributo economico già disposto decade:
- in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell’attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato;
(Vedi art.7 commi 4)
>> Questa è la pagina del sito della Regione dedicata all'argomento