Assegno per i figli: novità per i figli con disabilità

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INPS_assegno unico per i figli

 

Con il Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 sono state introdotte alcune importanti modifiche alla normativa sull'assegno unico universale per i figli in vigore dal gennaio di quest'anno (Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n.230). Le novità riguardano i nuclei familiari in cui è presente un figlio con disabilità o gli orfani, anche maggiorenni, con disabilità grave.Le modifiche al testo originario sono indicate in verde.

Una persona con disabilità grave orfana può avere diritto all'assegno anche da maggiorenne se rispetta alcune condizioni

La persona con disabilità maggiorenne orfana ha diritto all'assegno se:

  • fa nucleo familiare a sè;
  • è riconosciuta con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104;
  • è già titolare di pensione ai superstiti (pensione di reversibilità o indiretta).

Art. 2, comma 1

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per l'anno 2022 i figli con disabilità maggiorenni, senza limiti di età, daranno diritto all'assegno previsto per i figli minorenni.

Art.4, comma 1

1. Per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Solo per l'anno 2022 per i figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni, sono previste le stesse maggiorazioni riconosciute per i figli con disabilità minorenni.

Art.4, comma 4

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

La maggiorazione di 80 euro prevista per i figli con disabilità maggiorenni fino al compimento dei 21 anni scatterà dal 2023.

Art.4, comma 5

5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.

L'assegno, dell'importo massimo di 85 euro, previsto per i figli con disabilità a carico dai 21 anni in su scatterà dal 2023.

6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Le maggiorazioni previste fino al marzo 2025 per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro per il 2022 sono aumentate di 120 euro al mese nel caso di figli con disabilità.

Art.5, comma 9 bis

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Tutte le modifiche hanno effetto dalle mensilità spettanti dal marzo 2022.

>> Leggi il testo integrale del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico), coordinato con le modifiche introdotte Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73.

>> Leggi l'articolo di Superando sulle novità

>> Leggi l'articolo dell'agenzia Iura sulle novità

 

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