Carlo Giacobini, direttore responsabile di Handylex.org segnala due importanti novità in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità introdotti da una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 11/2014).
Non c’è più l’obbligo di adattamento del veicolo per i minori
La normativa sulle agevolazioni fiscali relative alle auto per persone con disabilità prevede che nel caso il disabile abbia una certificazione di handicap grave (sulla base del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) da cui risulti che si tratta di un “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, si può usufruire delle agevolazioni solo se il veicolo viene adattato per il trasporto o la guida.
La nuova circolare stabilisce che, nel caso la persona con disabilità nelle condizioni sopra descritte sia un minore, si può usufruire dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF del 19% anche senza adattare la vettura.
In pratica se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
IVA agevolata in caso di furto del veicolo
La seconda novità riguarda la possibilità di accedere al beneficio dell’IVA agevolata per l’acquisto di un nuovo mezzo, prima che siano trascorsi quattro anni, nel caso di furto del veicolo. Fino ad oggi per usufruire del beneficio era necessaria la cancellazione dal PRA, possibile solo se il veicolo viene ritrovato.
Ora la circolare chiarisce che, come avviene già per la detrazione IRPEF del 19%, è sufficiente esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA (che si può fare anche se l’auto rubata non è stata ancora ritrovata).