Decreto "cura Italia" e disabilità

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Il 17 marzo 2020, il governo ha approvato il decreto legge n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n.70) è entrato subito in vigore e contiene diversi provvedimenti che possono interessare le persone con disabilità e le loro famiglie.

Il decreto è stato convertito in legge con alcune modfiche con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di seguito proponiamo una sintesi delle principali novità (con l'indicazione dell'articolo del decreto corrispondente), rimandandovi, per un'analisi più ampia e dettagliata all'articolo pubblicato da Carlo Giacobini sul sito Handylex.org a questo link o alla lettura del Decreto legge integrale che si può scaricare in formato PDF alla fine della pagina.

Indicazioni utili sulle procedure da attuare per fruire di alcuni dei beneifici previsti sono state indicate dall'INPS nella Circolare n.45 del 25/03/2020.

 

Permessi lavorativi (legge 104/1992) - Art.24
Relativamente ai permessi previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992, i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).

Dopo alcuni dubbi interpretativi la Circolare n.3 del 24.03.20 del Ministero del Lavoro e la successiva Circolare n.45 del 25.03.20 dell'INPS hanno confermato la validità dell'estensione dei permessi anche per i lavoratori con grave disabilità. Un'analisi dei due documenti si può leggere sulle pagine di Handylex qui e qui.

Un'analoga interpretazione è stata fornita per i dipendenti pubblici dal Ministero della pubblica amministrazione con la Circolare n.2 del 1 aprile 2020. Anche in questo caso un'analisi del documento si può leggere sulle pagine di Handylex.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici - Art. 37
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Assenze di lavoratori con disabilità grave - Art. 26
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo  svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Questo significa che l’assenza non dovrebbe esser computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati.

IMPORTANTE! AGGIORNAMENTO del 24 giugno 2020

Per quanto riguarda le modalità per ottenere la certificazione di soggetto arischio, rimandiamo a questo utile approfondimento di Handylex, che chiarisce le indicazioni date dall'INPS con il messaggio 2584 del 24 giugno 2020 e relativo allegato.

IMPORTANTE! AGGIORNAMENTO DEL 24 APRILE SU HANDYLEX dopo le modifiche all'articolo introdotte in sede di conversione in legge del decreto

AGGIORNAMENTO del 02.04.20: Le indicazioni dell'ARCS FVG sulla procedura da seguire per certificare la condizione di immunodepressi e comunicare l'assenza dal llavoro all'INPS

 

Congedi parentali straordinari per i genitori - Art. 23
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dall'età, hanno diritto a fruire di un congedo specifico per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa. Il diritto al congedo è esteso anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i quali, tuttavia, è previsto uno specifico sistema di calcolo dell'indennità.
Il decreto prevede delle specifiche condizioni per poter usufruire di questi congedi e specifica anche che gli eventuali congedi parentali ordinari (previsti dagli articoli 32 e 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai genitori durante questo periodo sono convertiti in quelli straordinari previsti dal Decreto "Cura Italia" e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

AGGIORNAMENTO DEL 15 APRILE SUL SITO HANDYLEX.COM - Messaggio INPS n.1621

 

Bonus baby sitter - Art -23
In alternativa ai congedi straordinari di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

 

Diritto al lavoro agile - Art.39
"Fino allacessazione dello stato di emergenza epide-miologica da COVlD-19"  i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (con formule di orario e obiettivi flessibili, anche da casa o comunque dall'esterno della sede lavorativa) “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari convi-venti di persone immunodepresse.

 

Chiusura centri semiresidenziali - Art. 47
L'attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, è sospesa.
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, "attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento".

 

Assenza dal lavoro a causa della chiusura dei centri semiresidenziali - Art 47
Fino al 30 aprile, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali.

 

Prestazioni domiciliari sostitutive - Art. 48
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le amministrazioni pubbliche forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, purchè ciò sia possibile nel rispetto delle direttive sanitarie emanate per contenere la diffusione del contagio e "secondo priorità individuate dall'amministrazione competente".

 

Servizio di informazioni inserito nel progetto "La salute in casa" sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Ritratto di admin_udine

admin_udine