Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che attua la direttiva dell'Unione Europea 2019/1158, ha introdotto alcune novità in materia, tra l'altro, di utilizzo dei congedi e dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità e del congedo straordinario fino a due anni previsti dalla legge 104/1992.
Sull'applicazione delle nuove disposizioni, che sono in vigore dal 13 agosto e riguardano in generale il bilanciamento tra attività lavorativa e vita familiare per i genitori e chi presta assistenza ai congiunti, è intervenuto l'INPS con i messaggi 3066/2022 e 3096/2022.
Le novità che interessano in modo particolare chi assiste persone con disabilità e i lavoratori con disabilità sono tre:
1) Smart working
Ai lavoratori con figli disabili e a quelli con figli fino a 12 anni di età viene garantito un diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile. Analogo diritto viene riconosciuto anche ai lavoratori disabili in situazione di gravità accertata, ai dipendenti che fruiscono di permessi per l’assistenza a una persona disabile e ai lavoratori caregiver (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Art.4 del Dlgs 30 giugno 2022, n.105, che modifica l'art. 18, comma 3 bis della legge 22 maggio 2017, n. 81
b) l'articolo 18: 1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo e' da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla»;
2) Permessi lavorativi per l'assistenza a una persona disabile secondo la legge 104/1992
Riguardo ai permessi retribuiti dal lavoro previsti dalla legge 104/1992 per chi assiste una persona con handicap grave, si dispone che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese, i permessi possano essere usufruiti alternativamente anche da più lavoratori che ne abbiano diritto.
3) Congedo straordinario per l'assistenza a persona con disabilità previsto dalla legge 104/1992
Con riferimento al congedo straordinario non retribuito (fino a due anni continuativi o frazionati), previsto dalla legge 104/1992 per i familiari di una persona con handicap grave, si prevede che il relativo diritto spetti anche al convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile, e ciò anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Per approfondire più nel dettaglio le novità, si può far riferimento a questi link:
>> Innovazioni su congedi e permessi: messaggio INPS - Carlo Giacobini, Agenzia Iura, 7 agosto 2022
>> Congedo biennale straordinario e convivenza di fatto - Handylex, 31 agosto 2022