Aumento delle pensioni di invalidità: l'INPS fissa le regole

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L'INPS ha emanato la circolare che definisce le modalità con cui verranno erogati gli aumenti delle pensioni di invalidità decisi dal "Decreto agosto" (circolare n.107/2020).

 

Invalidi civili totali, ciechi e sordi.

Gli invalidi civili totali (100% di invalidità), i ciechi civili assoluti e i sordi non devono fare nulla. L'INPS verificherà sulla base della documentazione in suo possesso chi ha i requisiti per ottenere l'aumento e lo erogherà in modo automatico con decorrenza dal 20 luglio 2020 (si suppone dal prossimo mese). Non serve fare nessuna domanda.

 

Titolari di pensione di inabilità

I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 (art.2)*, per ottenere l'aumento, devono presentare domanda all'INPS "secondo le consuete modalità". Se l'istituto verifica che ci sono i requisiti previsti dalla normativa, il  beneficio  viene  attribuito  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla  presentazione  della domanda. È possibile chiedere che venga riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ma solo se si presenta domanda entro il 30 ottobre e lo si chiede in modo esplicito. Il suggerimento è di rivolgersi a Caf e patronati per farsi assistere nella pratica.

 

Vi ricordiamo che l'aumento previsto è proporzionale alla cifra necessaria per raggiungere l'importo di 651,51 euro, per tredici mensilità, è riconosciuto a chi ha tra i 18 e i 60 anni e richiede il rispetto di precisi limiti di reddito.

Per saperne di più vi rimandiamo alla lettura di questo nostro precedente articolo e di questo ampio e puntuale approfondimento di Handylex.

>> Leggi anche l'aggiornamento: Aumento pensioni invalidità: pagamenti e domande

 

*ATTENZIONE!
La pensione di inabilità non va confusa con l'assegno di inabilità.
Mentre l'assegno ordinario di inabilità (legge n. 222/1984, art.1) è concesso all'assicurato "la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo", la pensione ordinaria di inabilità (legge n. 222/1984, art.2) è assegnata a chi "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

 

 

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