Covid-19: il caregiver può stare in ospedale

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Ospedale_by SAMUEL GABRIEL from Pixabay

 

Il Decreto del presidente del consiglo dei ministri (DPCM) approvato il 2 marzo per definire "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" contiene una importante novità che interessa le persone con gravi disabilità.

Il provvedimento, infatti, mentre ribadisce in generale il divieto per chi accompagna una persona in ospedale di restare "nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e dei pronto soccorso", introduce però una importante eccezione per "gli accompagnatori dei pazienti possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Malgrado le misure anti-Covid 19, chi accompagna una persona con la certificazione di disabiltà grave, non solo può restare vicino a questa nella sala d'attesa del pronto soccorso, ma può anche prestarle assistenza all'interno dei reparti di degenza "nel rispetto delle indicazioni  del  direttore  sanitario della struttura" (art.11, comma 5).

5. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse  indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

L'accesso di parenti e visitatori alle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, invece "è limitata  ai  soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione" (art.11, comma 6).

Il Decreto è in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.

 

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