Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Supplemento Ordinario n. 21), che contiene diversi provvedimenti che possono interessare le persone con disabilità e le loro famiglie.
Di seguito proponiamo una sintesi delle principali novità (con l'indicazione dell'articolo del decreto corrispondente), rimandandovi:
- al precedente articolo pubblicato su questo sito sul decreto “Cura Italia” di cui, in molti casi, il nuovo decreto amplia o rinnova i provvedimenti;
- all'analisi dettagliata del decreto pubblicata da Carlo Giacobini sul sito Handylex.org
- alla lettura del testo integrale del decreto legge “Rilancio” che si può scaricare a fondo pagina
■ Permessi lavorativi (legge 104/1992) - Art.73
Viene confermato anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabilità, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal decreto "Cura Italia”.
Sono previsti altri 12 giorni complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno, che si aggiungono a quelli ordinari, portando il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi).
INPS e Ministero della pubblica amministrazione hanno già fornito una serie di importanti precisazioni in merito alle modalità di fruizione di questo beneficio che si possono leggere nell'approfondimento di Handylex.
■ Congedi parentali straordinari per i genitori - Art.72
I nuovi congedi parentali retribuiti al 50%, previsti dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori del settore privato e pubblico, sono prolungati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili fra il 5 marzo e il 31 luglio 2020.
In sostanza, chi ha già fruito dei 15 giorni previsti dal decreto “Cura Italia”, ne ha a disposizione altri 15. Chi non li aveva usati, ne ha a disposizione 30.
Anche in questo caso su Handylex trovate importanti specificazioni e, in particolare, un richiamo al messaggio 1621 dell'INPS che affronta, tra l'altro, l'aspetto della cumulabilità dei congedi straordinari COVID, con quelli previsti dalla legge 104/1992 e dai decreto legislativo n.151/2001, che è consentita.
■ Bonus baby sitter - Art. 72
Il bonus babysitter (utilizzabile in alternativa ai congedi straordinari) viene portato da 600 a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia. Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario.
■ Assenze di lavoratori con disabilità grave - Art.74
Il decreto porta al 31 luglio 2020 la data fino alla quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero, come previsto dall’art. 26b del Decreto Cura Italia.
Sulle procedure per usufruire di questo beneficio, tuttavia, malgrado le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia”, continuano a permanere grandi incertezze che lo hanno reso inapplicabile per molti dei potenziali interessati. Anche in questo caso vi rimandiamo al precedente articolo sul nostro sito e alla lettura di Handylex.
IMPORTANTE! AGGIORNAMENTO del 24 giugno 2020
Per quanto riguarda le modalità per ottenere la certificazione di soggetto arischio, rimandiamo a questo utile approfondimento di Handylex, che chiarisce le indicazioni date dall'INPS con il messaggio 2584 del 24 giugno 2020 e relativo allegato.
■ Cumulabilità tra bonus per gli autonomi e assegno ordinario di invalidità - Art. 75
L'indennità e il reddito di ultima istanza previsti dal decreto “Cura Italia” a favore dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni separate, lavoratori agricoli, dello spettacolo diventano ora compatibili con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984).
■ Reddito di emergenza - Art. 82
Il decreto “Rilancio” introduce un nuovo strumento di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, il Reddito di emergenza (Rem).
Il Rem è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222/1984) o se si sta già usufruendo di tutta una serie di indennità previste dal decreto “Cura Italia”.
Le condizioni per ottenere il Rem sono abbastanza stringenti, una buona sintesi si trova su Handylex, qui ci limitiamo a segnalare che l'ISEE deve essere inferiore a 15.000 euro e che nel mese di aprile il reddito deve essere rimasto sotto una soglia piuttosto bassa, calcolata con un meccanismo simile a quello previsto per il Reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda l'importo, si parte da una base di 400 euro mensili e, in base al numero dei componenti del nucleo familiare o alla presenza di persone con disabilità grave, si può arrivare fino a 880. La domanda va presentata all'INPS entro giugno. In caso di accoglimento, verranno erogate due mensilità.
■ Indennità per i lavoratori domestici - Art. 85
Riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Si fa domanda attraverso i patronati e l’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione fino a che ci siano fondi disponibili.
■ Proroga dei Piani terapeutici - Art. 9
I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui livelli essenziali di assistenza del12 gennaio 2017), per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (cioè entro il 31 luglio), sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni sono anche chiamate ad adottare “procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici”.
■ Aumento di fondi per la disabilità - Art. 104
Il decreto prevede l'aumento di 90 milioni del Fondo per la non autosufficienza e di 20 milioni del Fondo per il “dopo di noi”.
Inoltre viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione di 40miolioni di euro.
Tali fondi andranno ripartiti tra le Regioni.
Servizio di informazioni inserito nel progetto "La salute in casa" sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.