Aumento pensioni: altre precisazioni dall'INPS

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Il 28 ottobre l'INPS ha pubblicato il messaggio 3960 con cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di erogazione dell'aumento della pensione di invalidità cui hanno diritto gli invalidi civili totali (100%), i sordi, i ciechi civili assoluti che rientrano nei limiti di reddito previsti dalla legge.

Viene anche ribadito che, per queste categorie, l'erogazione dell'aumento e degli arretrati sarà automatica e non è necessario presentare domanda.

 

Quando verrà corrisposto l'aumento

L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.

Il che significa che alcuni beneficiari potrebbero ricevere l'aumento non con la pensione di novembre, ma con quella di dicembre.

Inoltre è possibile, come abbiamo già potuto verificare in qualche caso, che con la pensione di novembre venga erogata solo la quota di aumento relativa a questo mese, non gli arretrati, che verrano corrisposti separatamente in un secondo momento.

 

Possibili problemi nel riconoscere l'aumento

Se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.

Per poter ricevere l'aumento bisogna rispettare i limiti di reddito (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati). Inoltre l'aumento non sarà uguale per tutti, ma proporzionale alla differenza tra il reddito già percepito e quello minimo fissato dalla legge (651,51 euro al mese per 13 mensilità). I conti li fa l'INPS in automatico sulla base della documentazione in suo possesso. È possibile che qualcosa non torni.

L'istituto indica due possibili cause: il fatto che il reddito del beneficiario abbia subito una variazione nel corso dell'anno che l'INPS ignora; il fatto che il beneficiario non abbia comunicato il proprio reddito con il modello RED pur essendo tenuto a farlo.

 

Cosa fare se i conti non tornano

In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Chi pensa di avere i requisiti per ricever l'aumento e non lo riceve o lo riceve in misura inferiore a quanto si aspetta, deve presentare un domanda di "ricostituzione reddituale" all'INPS (direttamente o attraverso un CAF). Una volta avvenuta la ricostituzione, se emergerà che il pensionato ha diritto all'aumento, l'INPS provvederà ad erogarlo.

 

Può servire un conto in banca o in posta

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Se percepite la pensione in contanti, tenete presente che, se con l'aumento l'importo erogato supera i 1.000 euro (per esempio perchè alla pensione di invalidità si somma l'indennità di accompagnamento), dovete dotarvi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata intestati a voi e comunicare il prima possibile all'INPS l'IBAN su cui va fatto il versamento.

Il cambio della modalità di pagamento va richiesto all'Ufficio postale o alla Banca presso cui ritirate abitualmente la pensione, che sono tenuti a comunicare la variazione all'INPS. In alternativa si può fare online sul sito dell'INPS o attraverso un CAF.

>> Scarica il Messaggio n.3960 dell'INPS in PDF

 

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