Al di là di qualche intervento per i genitori di figli con disabilità, negli ultimi decreti legati all'emergenza coronavirus, che prevedono forme di sostegno alle attività economiche e alle famiglie, non c'è molto. Proviamo a fare il punto
■ Congedi straordinari per i genitori nelle zone rosse
Il 9 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 149/20, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto “Decreto Ristori Bis”.
Il decreto contiene anche due provvedimenti che interessano le famiglie con minori o con persone con disabilità.
L'art.13 del decreto prevede la possibilità di usufruire di un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti che vivono all'interno delle "zone rosse", quelle in cui vengono applicate le misure più severe di contenimento dell'epidemia. In generale, il congedo spetta ai genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado (le scuole medie), ma, nel caso di alunni con disabilità l'applicazione si allarga anche alle scuole di ogni ordine e grado e ai centri diurni che siano stati chiusi per effetto dell'emergenza coronavirus.
L'art.14 invece, ripropone, sempre solo all'interno delle zone rosse, il bonus baby sitter (che può valere fino a 1.000 euro). Per o genitori dei figli con disabilità le condizioni di accesso sono le stesse previste per il congedo (figli iscritti a scuole o centri diurni chiusi dall'emergenza).
>> Per saperne di più consigliamo la lettura di questo approfondimento di Handylex.org
■ Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) "a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica".
Art. 21 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020
■ Lavoro agile per lavoratori con disabilità o "fragili"
Fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori "fragili" o cui è riconosciuta la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (handicap grave) svolgono di norma la prestazione
lavorativa in modalità agile (smart working), "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"
I lavoratori "fragili" sono "i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita".
Per quanto riguarda le modalità per ottenere la certificazione di soggetto a rischio, rimandiamo a questo utile approfondimento di Handylex, che chiarisce le indicazioni date dall'INPS con il messaggio 2584 del 24 giugno 2020 e relativo allegato.
Art.26, commi 2 e 2 bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.
■ Permessi aggiuntivi legge 104/92
L’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 24) per i mesi di marzo e aprile e prorogato dal Decreto "Rilancio", 19 maggio 2020, n. 34, per maggio e giugno, non è stato in seguito rinnovato. Al momento, dunque, per quanto riguarda i permessi per assistere i familiari con handicap grave si è tornati al regime ordinario.
■ Assenza dal lavoro per disabili gravi e lavoratori "fragili"
La possibilità per i lavoratori con certificazione di handicap grave o "fragili" in condizione di "rischio" di usufruire di un periodo di assenza equiparato al ricovero ospedaliero è stata consentita fino al 15 ottobre. Al momento non risulta rinnovata (vedi art. 26, comma 1 bis del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l'articolo 26 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18).
Servizio di informazioni inserito nel progetto "La salute in casa" sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.