L'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) del Friuli Venezia Giulia ha scritto all'INPS per comunicare quali saranno, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'istituto, le modalità che verranno seguite in regione per certificare la "condizione di rischio" necessaria per poter usufruire dei benefici in relazione alle assenze dal lavoro previsti dall'art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, art. 26, comma 2 ("Cura Italia").
L'articolo in questione, prevede in sostanza che per le persone in possesso di certificazione di handicap grave (art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) o per quelle "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita", fino al 30 aprile, le assenze dal lavoro giustificate da una prescrizione "delle competenti autorità sanitarie" vengano equiparate ai ricoveri ospedalieri (e dunque non si calcolino ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati).
Fino ad oggi l'INPS non ha chiarito quali siano "i competenti organi medico legali" che possono attestare "le condizioni di rischio" di chi non è in possesso della certificazione di handicap grave, nè quale sia la procedura per comunicare all'istituto le assenze che rientrano in questa categoria. Ora, anche grazie alla collaborazione con il Centro regionale di coordinamento delle malattie rare, l'ARCS FVG ha definito che, "nelle more di un definitivo chiarimento" da parte dell'INPS, la procedura che verrà seguita è questa:
- la certificazione di malattia è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o dallo specialista del SSN, che ha in cura il paziente, utilizzando il codice V07 - persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche;
- nel campo diagnosi andrà indicata la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.
Nella nota inviata a tutte le Aziende sanitarie della regione (e che si può scaricare cliccando qui), l'ARCS sottolinea come "i pazienti affetti da immunodeficienza primaria, così come i pazienti immunodepressi, o affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche sono soggetti a rischio sia per quanto riguarda la morbilità (sviluppo di patologie respiratorie con rischio di insufficienza respiratoria) che la mortalità in caso di infezione virale. In questa categoria di pazienti le patologie respiratorie sono infatti sostenute da virus influenzali, para-influenzali, metapnemovirus, rhinovirus, coronavirus".
Decreto Legge 17 marzo 2020, art. 26, comma 2
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
Servizio di informazioni inserito nel progetto "La salute in casa" sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.